Statuto


Titolo I
Disposizioni generali
Art. 1. – È costituita, nel rispetto dell’art. 36 e sgg. del Codice Civile, tra i funzionari restauratori conservatori del Ministero della Cultura una associazione senza fine di lucro denominata A.R.C.A.P (Associazione Restauratori Conservatori Amministrazione Pubblica). L’Associazione ha sede a Pontassieve (Firenze), in via Montefiesole n.68. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
Art. 2. – L’Associazione è apolitica e apartitica e non ha finalità di lucro. L’Associazione si propone di promuovere, sia all’interno della Pubblica Amministrazione che nella più vasta realtà sociale, istituzionale, culturale, nazionale e internazionale, la figura del funzionario restauratore conservatore del Ministero della Cultura e, in generale, la professione del restauratore intesa come insieme di competenze tecnico-scientifiche, amministrative ed umanistiche maturate grazie alla formazione, all’esperienza e all’attività di ricerca rivolte alla tutela e alla conservazione del Patrimonio Culturale, in conformità all’art. 9 della Costituzione della Repubblica Italiana.
Art. 3. – L’Associazione potrà dare la sua collaborazione ad altri Enti per l’organizzazione e la promozione di iniziative coerenti con i propri fini statutari. Essa dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organi di governo, delle aziende pubbliche e private, delle organizzazioni sindacali e dei partiti.
Art. 4. – Gli organi dell’associazione sono:
a) l’Assemblea dei soci; b) il Consiglio direttivo; c) il Presidente; d) i Vicepresidenti; e) il Segretario f) il Tesoriere. Tutte le cariche di rappresentanza non prevedono retribuzione.
Art. 5. – L’Associazione è costituita in via esclusiva da funzionari restauratori conservatori del MiC. Possono far parte dell’Associazione tutti i funzionari restauratori i quali, condividendo le finalità del presente Statuto, intendono partecipare alle attività dell’Associazione per il raggiungimento delle stesse. Non possono far parte dell’associazione funzionari che siano stati condannati per reati commessi nello svolgimento di compiti istituzionali.
Titolo II
I Soci
Art. 6. – Per essere ammessi alla qualità di socio è necessario presentare domanda scritta di adesione all’Associazione compilando un apposito modulo. É compito del Consiglio direttivo verificare il possesso dei requisiti necessari all’iscrizione (art. 5 Statuto) e deliberare, entro 30 giorni dalla richiesta, in merito all’ammissione all’Associazione. L’ammissione o il diniego di ammissione vanno comunicate per iscritto al richiedente, anche via e-mail. I soci sono tenuti alla piena osservanza dei principi contenuti nell’Atto Costitutivo e nello Statuto dell’Associazione e al pagamento di una quota di iscrizione il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio direttivo dell’associazione. Ogni socio dovrà indicare un indirizzo di posta elettronica presso il quale verranno inviate tutte le comunicazioni relative alle attività dell’Associazione, ivi comprese le convocazioni delle assemblee. Sarà cura di ogni socio comunicare al Consiglio direttivo e al Segretario eventuali variazioni dell’indirizzo di posta rilasciato.
Saranno ammessi a far parte dell’associazione, in qualità di soci sostenitori senza diritto di voto, gli ex funzionari restauratori conservatori del Ministero della Cultura in quiescenza che abbiano fatto domanda scritta d’iscrizione, come al paragrafo precedente, e abbiano provveduto al pagamento della quota d’iscrizione.
Art. 7. – Il socio che intenda recedere dall’Associazione deve darne comunicazione scritta in via telematica al Consiglio direttivo, al Presidente e al Segretario. La quota associativa non è trasmissibile a terzi, né può essere soggetta ad alcuna rivalutazione.
Art. 8 – Il socio che, al momento dell’adunanza delle assemblee dei soci non è in regola con il pagamento della quota associativa non ha diritto al voto, non può delegare un altro socio a rappresentarlo, né essere delegato a rappresentare altri soci. Il socio che non paga annualmente la quota di iscrizione è escluso dall’Associazione. L’esclusione del socio è decisa dal Consiglio direttivo, sentito il socio interessato, con delibera che deve essere approvata da due terzi dei suoi membri.
Titolo III
L’Assemblea dei Soci
Art. 9. – L’Assemblea ordinaria dei soci, convocata su delibera del Consiglio direttivo non meno di 20 giorni prima della data fissata per l’adunanza, si riunisce in una località da indicarsi nell’avviso di convocazione, oppure in via telematica, nel primo semestre di ogni anno per deliberare:
-sul rendiconto finanziario dell’Associazione e ogni altra documentazione contabile che si rendesse necessaria per legge o per disposizioni dell’assemblea;

-sull’approvazione di eventuali Regolamenti interni relativi a questioni specifiche;
-su tutti gli altri argomenti di carattere generale iscritti all’ordine del giorno per iniziativa del Consiglio direttivo, ovvero su richiesta di almeno tre soci.
L’Assemblea ordinaria dei soci elegge i Consiglieri, il Presidente e almeno un Vicepresidente. Le elezioni dei Consiglieri, del Presidente e dei Vicepresidenti si svolgono, di norma, ogni tre anni. Prima delle elezioni l’Assemblea dei soci stabilisce il numero dei Consiglieri da eleggere per il triennio.
Le prime elezioni, essendo necessarie alla costituzione dell’Associazione, verranno effettuate dall’Assemblea dei soci fondatori. I rappresentanti così eletti resteranno in carica per un anno solare al termine del quale l’Assemblea dei soci potrà decidere se confermare le nomine per ulteriori due anni o procedere con nuove elezioni.
La data e l’ordine del giorno dell’Assemblea sono comunicati dal Segretario del Consiglio direttivo almeno 20 giorni prima dell’adunanza ai singoli soci con mezzi informatici.
Art. 10. – Hanno diritto di voto e di intervento all’Assemblea tutti i soci ordinari che si trovino in regola col pagamento della quota associativa. Ogni socio ha diritto a un voto. Ciascun socio potrà rappresentare uno o più soci purché munito di regolare delega scritta per un massimo di 5 deleghe a testa. Per la costituzione legale dell’Assemblea e per la validità delle sue deliberazioni è necessaria la presenza di un numero di soci, regolarmente iscritti, tale che rappresenti almeno il 50%+1 degli iscritti. Non raggiungendo questo numero, la sessione è rimandata a non più di trenta giorni dalla prima convocazione. Nella seconda convocazione l’Assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati, sempre in entrambi i casi regolarmente iscritti; la data di questa sessione può essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima.
Art. 11. – L’Assemblea delibera sull’ordine del giorno a maggioranza di voti dei soci presenti o rappresentati mediante regolare delega scritta rilasciata ad altro socio.
Art. 12. – L’Assemblea delibera sull’espulsione di soci che siano stati condannati per reati commessi nello svolgimento delle proprie mansioni istituzionali; per gravi inadempienze alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti e dalle delibere degli organi sociali; per situazioni o comportamenti addebitabili al socio che possano arrecare direttamente o indirettamente pregiudizio al buon nome dell’Associazione e della categoria.
Art. 13. – L’Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente dell’Associazione, in sua assenza da uno dei Vicepresidenti. Il Segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell’Assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario. In caso di assenza del Segretario l’Assemblea, all’inizio della sessione, ne elegge uno sostitutivo tra i soci presenti.
Art. 14. – Assemblee straordinarie possono essere convocate per deliberazione del Consiglio direttivo, oppure per domanda motivata di un numero di soci non inferiore alla decima parte degli iscritti per deliberare: sulle modifiche dello statuto; sulle modifiche del regolamento; sulle modalità di liquidazione in caso di scioglimento della Associazione;sulla eventuale revoca del presidente; su tutto ciò che è demandato alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto.
Art. 15. – L’Assemblea straordinaria, ove appositamente convocata, può modificare, abrogare o revocare i provvedimenti del Consiglio con la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti e rappresentati.
Art. 16. – I soci riuniti in assemblea straordinaria possono modificare il presente statuto ma non possono modificare gli scopi dell’Associazione stabiliti dai precedenti articoli 2 e 3. Per la validità delle deliberazioni in Assemblea straordinaria è necessario, sia in prima che in seconda convocazione, che siano presenti o rappresentati almeno i tre quinti dei soci e il consenso della maggioranza assoluta dei soci stessi, anche per delega.
Titolo IV
Il Consiglio direttivo
Art. 17. – Il Consiglio direttivo è il principale strumento di attuazione delle iniziative proposte dall’Assemblea dei soci. Decide sulle singole iniziative da assumere, conformando la propria attività al conseguimento e all’attuazione degli scopi dell’Associazione, e per la sua amministrazione ordinaria e straordinaria. Qualora il Consiglio si trovi a dover deliberare su questioni di notevole urgenza e gravità, e manchino i tempi tecnici per la convocazione di un’Assemblea straordinaria, potrà essere richiesta l’approvazione dei soci entro 48 ore, anche in via telematica. La mancata espressione di dissenso entro 48 ore sarà da intendersi come approvazione.
Art. 18. -. Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 15 membri. Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni ed è eletto dall’Assemblea dei soci che prima dell’elezione stabilisce anche il numero dei Consiglieri da eleggere per il triennio. Le candidature dovranno essere avanzate e rese note entro i 10 giorni antecedenti alle elezioni.
Art. 19. – In caso di morte, perdita dei requisiti, o di dimissioni di uno o più Consiglieri prima della scadenza del mandato, subentrerà il primo dei non eletti, in assenza del quale il Consiglio direttivo provvederà ad indire elezioni suppletive laddove non si garantisca il numero minimo dei membri.
Art. 20. – I componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto ad alcun compenso. L’Assemblea può determinare un rimborso delle spese effettivamente sostenute dai Consiglieri per partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo nonché, ove espressamente autorizzati dal Consiglio stesso, all’espletamento di incarichi speciali.
Art. 21. – In particolare il Consiglio:
a) stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l’esecuzione stessa delle direttive definite dall’Assemblea dei soci per l’attuazione dei compiti statutari;
b) stabilisce l’importo delle quote di iscrizione annuali;
c) approva i progetti di bilancio preventivo e rendiconto finanziario da presentare all’Assemblea dei soci;
e) decide sull’attività e le iniziative dell’Associazione e informa l’Assemblea dei soci sulla sua collaborazione con i terzi ai sensi dell’art. 3;
f) coordina e cura i gruppi di lavoro costituiti su temi specifici, anche su proposta dell’Assemblea dei soci, nell’ambito delle finalità perseguite dall’Associazione.
g) verifica l’idoneità dei soci all’iscrizione.
Art. 22. – Qualsiasi provvedimento del Consiglio direttivo può sempre essere modificato, abrogato o revocato dalla maggioranza dei voti dei soci presenti o rappresentati costituiti in Assemblea straordinaria.
Art. 23. – Il Consiglio si riunisce ogni volta che sia necessario, su iniziativa del Presidente o di almeno un quarto dei Consiglieri, e comunque non meno di tre volte l’anno, anche in modalità da remoto. I Consiglieri dovranno prendere parte ad almeno due dei tre incontri annuali (salvo che per gravi e documentati motivi), pena la decadenza dall’incarico. Delle delibere del Consiglio verranno informati tutti soci per presa visione e per poter avviare, eventualmente, quanto previsto dall’art. 15.
Art. 24. – L’ordine del giorno dovrà essere fissato almeno 3 giorni prima del Consiglio e trasmesso a tutti i soci.
Art. 25. – Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono prese a maggioranza di voti dei Consiglieri presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente o del Consigliere presente in associazione da più tempo.
Le deliberazioni del Consiglio sono valide se alla riunione prende parte almeno la metà dei Consiglieri.
Titolo V
Il presidente, i vicepresidenti, il segretario e il tesoriere
Art. 26. – Il Presidente dell’associazione viene eletto dall’Assemblea tra i soci, regolarmente iscritti, a maggioranza relativa in concomitanza con l’elezione del Consiglio; le candidature dovranno essere avanzate e rese note entro 20 giorni dalle elezioni. Il Presidente dura in carica tre anni e non può essere eletto per più di due mandati consecutivi. La durata dell’incarico è comunque subordinata alla decadenza del Consiglio direttivo.
Il Presidente rappresenta l’associazione esprimendo la volontà e le decisioni dell’Assemblea in tutte le occasioni pubbliche e nei confronti degli organi di stampa, salvo possibili deleghe ad altri soci.
In caso di morte, perdita dei requisiti, o di dimissioni del Presidente prima della scadenza del mandato subentra il Vicepresidente presente in associazione da più tempo che provvede a convocare entro sei mesi l’elezione del nuovo Presidente.
Il Presidente, i Vicepresidenti, il Segretario e il Tesoriere non hanno diritto ad alcun compenso. Il Consiglio direttivo può determinare un rimborso delle spese effettivamente sostenute dagli stessi per partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo nonché, ove espressamente autorizzati, all’espletamento di incarichi speciali.
Art. 27. – Sono conferite al Presidente la firma e la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte a terzi.
Egli presiede e convoca l’Assemblea dei soci ed il Consiglio direttivo, gestisce l’ordinaria amministrazione dell’Associazione sulla base degli indirizzi emanati dall’Assemblea e dal Consiglio direttivo ai quali riferisce sull’attività svolta.
Art. 28. – I due Vicepresidenti sostituiscono il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali vengono espressamente delegati. I Vicepresidenti vengono eletti dall’Assemblea dei soci; le candidature dovranno essere avanzate e rese note entro 20 giorni dalle elezioni.
Art. 29. – Il Segretario dell’Associazione, scelto in seno al Consiglio, dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio direttivo, attende alla corrispondenza e redige i verbali delle riunioni. Il Tesoriere, anch’esso scelto in seno al Consiglio, cura l’amministrazione dell’Associazione, si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio direttivo, redige il bilancio e si occupa, insieme al Segretario, di verificare la regolare iscrizione di ogni socio e di comunicare all’Assemblea eventuali evidenti mancanze nella regolarità del versamento delle quote di iscrizione. Le nomine di Segretario e Tesoriere possono confluire in un’unica figura.
Titolo VI Disposizioni finali
Art. 30. – L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.
Art. 31. – I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio direttivo, dai contributi di soci, enti ed associazioni, da lasciti e donazioni. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione (salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge).
Art. 32. – Le quote associative saranno utilizzate per i rimborsi spese sostenute dai membri degli organi di rappresentanza per le attività approvate dal Consiglio direttivo, per la tenuta del conto, per le spese di gestione amministrativa, comprese quelle necessarie allo svolgimento delle attività elettorali ed eventuali spese legali dell’Associazione e per le attività ordinarie connesse agli scopi dell’Associazione. Eventuali altre spese ordinarie dovranno essere approvate dal Consiglio direttivo. Ogni spesa dovrà essere comunque rendicontata e la fattura o la ricevuta fiscale trasmessa al segretario. È valore etico univocamente assunto da tutti i soci di scegliere, tra più possibilità, la spesa meno onerosa per l’Associazione.
Art. 33. – Tutte le controversie insorgenti tra l’associazione ed i soci medesimi saranno devolute all’esclusiva competenza di un collegio arbitrale composto da tre arbitri, due dei quali nominati dalle parti ed il terzo, con funzioni di presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal presidente dell’ordine degli avvocati di Firenze. La parte che vorrà sottoporre la questione al collegio arbitrale dovrà comunicarlo all’altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data dell’evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando il nominativo del proprio arbitro.
L’altra parte dovrà nominare il proprio arbitro entro il successivo termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al precedente punto. In difetto l’arbitro sarà nominato, su richiesta della parte che ha promosso l’arbitrato, dal presidente degli avvocati di Firenze. L’arbitrato avrà sede in Firenze ed il collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale.
Art. 34. – Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l’approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. La richiesta dell’Assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell’Associazione deve essere presentata da almeno 2/3 dei soci con diritto di voto.
L’Assemblea, all’atto di scioglimento dell’Associazione, delibererà, sentita l’autorità preposta, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo del bilancio.
La destinazione del residuo di bilancio avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge. L’Associazione si scioglie d’ufficio se il numero dei membri si ridurrà a meno di 10.
Art. 35. – Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si fa riferimento alle leggi e disposizioni vigenti in materia.